Finanziamento

Salario assicurato

Il salario annuo determinante corrisponde a 13 mensilità senza supplementi. In caso di collaboratori con componente salariale flessibile, il salario annuo determinante corrisponde a 12 mensilità, nonché alla componente salariale flessibile come da accordo sugli obiettivi (componente flessibile target). Per gli assicurati con salario orario, come salario annuo determinante vale il salario orario moltiplicato per il numero di ore annue previste in media, incluse la 13a mensilità, l’indennità di vacanza e per i giorni festivi.

Calcolo

Il salario assicurato viene determinato come segue: salario annuo meno l’importo di coordinamento. L’importo di coordinamento corrisponde al 50 % del salario annuo determinante, benché comunque a un importo non superiore all’importo di coordinamento ai sensi della LPP. Il salario assicurato ammonta in ogni caso almeno a 50% del importo di coordinamento. In caso di assicurati a tempo parziale ovvero invalidi parziali, l’importo di coordinamento massimo nonché il salario annuo massimo determinante vengono adeguati proporzionalmente al grado di occupazione ovvero al calcolo della rendita d’invalidità. Il salario assicurato viene fissato per la prima volta al momento dell’ammissione. Gli adattamenti di salario vengono considerati immediatamente.

Congedo non pagato

Durante un congedo non pagato l’assicurazione resta in vigore come da accordo dell’assicurato con la Cassa pensioni. Se durante un congedo non pagato continuano a essere versati soltanto i contributi relativi al rischio, essi devono essere versati come contributo unico all’inizio del congedo per l’intero congedo non pagato.

Se invece vengono a mancare i contributi, la copertura assicurativa permane per il primo mese di congedo non pagato. Se l’evento assicurativo si verifica dopo la scadenza di tale mese ma prima della ripresa del lavoro, sussiste il diritto alla prestazione d’uscita calcolata al momento dell’inizio del congedo non pagato e maggiorata degli interessi per il tempo trascorso.

Se il pagamento dei contributi riprende dopo lo scadere del congedo non pagato, l’avere di vecchiaia viene nuovamente accumulato da questo momento con gli accrediti di vecchiaia e gli interessi.

Obbligo contributivo

L’obbligo contributivo inizia dopo il compimento del 17° anno d’età con l’ammissione nella Cassa pensioni, sempre e soltanto all’inizio di ogni mese, ma non prima del 1° gennaio. In caso di entrate e uscite nel mese in corso, i contributi devono essere sempre versati per l’intero mese. I contributi degli assicurati vengono dedotti da parte della ditta dal salario in 12 rate mensili.

L’obbligo contributivo decade se:

  • viene raggiunta l’età di pensionamento;
  • viene rescisso il rapporto di lavoro;
  • non si raggiunge il salario minimo.

In caso di infortunio, malattia, congedo di maternità o servizio militare, l’obbligo contributivo permane finché viene versato il salario o una prestazione di indennizzo salariale (ad esempio indennità giornaliere dell’assicurazione malattia o contro gli infortuni). I contributi vengono dedotti dal salario ancora versato o da una prestazione di indennizzo salariale.

Scelta della tavola scalare dei contributi

Gli assicurati nel piano PTA possono modellare flessibilmente i contributi e scegliere tra tre diverse tavole scalari dei contributi di risparmio: Light, Standard o Platin. Con la tavola scalare Platin si genera un contributo di risparmio superiore, mentre con quella Light è possibile disporre di una quota superiore di salario.

La tavola scalare viene scelta al momento in cui si entra nella Cassa pensioni. In assenza di comunicazione scritta vale la tavola scalare dei contributi Standard. Ogni anno, al 1° gennaio, è possibile scegliere una tavola scalare diversa, comunicandolo per iscritto alla Cassa pensioni entro fine novembre. In assenza di comunicazione scritta vale la tavola scalare dei contributi dell’anno precedente.

Calcolate qui i contributi delle tavole scalari Light, Standard e Platin.

I contributi per il datore di lavoro e il lavoratore vengono calcolati in percentuale rispetto al salario assicurato e sono fissati nelle tre tavole scalari dei contributi, come segue.

Tavola scalare dei contributi Light

Età Contributi di risparmio   Contributi relativi al rischio   Totale  
  Assicurato Ditta Assicurato Ditta Assicurato Ditta
Fino a 24     2.50 % 2.90 % 2.50 % 2.90 %
25 – 34 2.75 % 7.75 % 2.50 % 2.90 % 5.25 % 10.65 %
35 – 44 4.25 % 9.25 % 2.50 % 2.90 % 6.75 % 12.15 %
45 – 54 6.75 % 11.75 % 2.50 % 2.90 % 9.25 % 14.65 %
55 – 65 8.25 % 13.25 % 2.50 % 2.90 % 10.75 % 16.15 %

Tavola scalare dei contributi Standard

Età Contributi di risparmio   Contributi relativi al rischio   Totale  
  Assicurato Ditta Assicurato Ditta Assicurato Ditta
Fino a 24     2.50 % 2.90 % 2.50 % 2.90 %
25 – 34 4.25 % 7.75 % 2.50 % 2.90 % 6.75 % 10.65 %
35 – 44 5.75 % 9.25 % 2.50 % 2.90 % 8.25 % 12.15 %
45 – 54 8.25 % 11.75 % 2.50 % 2.90 % 10.75 % 14.65 %
55 – 65 9.75 % 13.25 % 2.50 % 2.90 % 12.25 % 16.15 %

Tavola scalare dei contributi Platin

Età Contributi di risparmio   Contributi relativi al rischio   Totale  
  Assicurato Ditta Assicurato Ditta Assicurato Ditta
Fino a 24     2.50 % 2.90 % 2.50 % 2.90 %
25 – 34 7.25 % 7.75 % 2.50 % 2.90 % 9.75 % 10.65 %
35 – 44 8.75 % 9.25 % 2.50 % 2.90 % 11.25 % 12.15 %
45 – 54 13.25 % 11.75 % 2.50 % 2.90 % 15.75 % 14.65 %
55 – 65 14.75 % 13.25 % 2.50 % 2.90 % 17.25 % 16.15 %

Il passaggio alla categoria contributiva successiva rispetto all’età avviene ogni 1° gennaio.