Finanziamento
Salario assicurato
Il salario annuo determinante corrisponde a 13 mensilità senza supplementi. Per gli assicurati con salario orario, come salario annuo determinante vale il salario orario moltiplicato per il numero di ore annue previste in media, comprese la 13a mensilità, l’indennità di vacanza e per i giorni festivi.
Calcolo
Il salario assicurato viene determinato come segue: salario annuo meno l’importo di coordinamento. L’importo di coordinamento corrisponde al 50 % del salario annuo determinante, benché comunque a un importo non superiore all’importo di coordinbamento ai sensi della LPP. Il salario assicurato ammonta in ogni caso almeno a 50% del importo di coordinamento. In caso di assicurati a tempo parziale ovvero invalidi parziali, l’importo di coordinamento massimo nonché il salario annuo massimo determinante vengono adeguati proporzionalmente al grado di occupazione ovvero al calcolo della rendita d’invalidità. Il salario assicurato viene fissato per la prima volta al momento dell’ammissione. Gli adattamenti di salario vengono considerati immediatamente.
Congedo non pagato
Durante un congedo non pagato l’assicurazione resta in vigore come da accordo dell’assicurato con la Cassa pensioni. Se durante un congedo non pagato continuano a essere versati soltanto i contributi relativi al rischio, essi devono essere versati come contributo unico all’inizio del congedo per l’intero congedo non pagato.
Se invece vengono a mancare i contributi, la copertura assicurativa permane per il primo mese di congedo non pagato. Se l’evento assicurativo si verifica dopo la scadenza di tale mese ma prima della ripresa del lavoro, sussiste il diritto alla prestazione d’uscita calcolata al momento dell’inizio del congedo non pagato e maggiorata degli interessi per il tempo trascorso.
Se il pagamento dei contributi riprende dopo lo scadere del congedo non pagato, l’avere di vecchiaia viene nuovamente finanziato da questo momento con gli accrediti di vecchiaia e gli interessi.

Obbligo contributivo
L’obbligo contributivo inizia dopo il compimento del 17° anno d’età con l’ammissione nella Cassa pensioni, sempre e soltanto all’inizio di ogni mese, ma non prima del 1° gennaio. In caso di entrate e uscite nel mese in corso, i contributi devono essere sempre versati per l’intero mese. I contributi degli assicurati vengono dedotti da parte della ditta dal salario in 12 rate mensili.
L’obbligo contributivo decade se:
- viene raggiunta l’età di pensionamento;
- viene rescisso il rapporto di lavoro;
- non si raggiunge il salario minimo.
In caso di infortunio, malattia, congedo di maternità o servizio militare, l’obbligo contributivo permane finché viene versato il salario o una prestazione di indennizzo salariale (ad esempio indennità giornaliere dell’assicurazione malattia o contro gli infortuni). I contributi vengono dedotti dal salario ancora versato o da una prestazione di indennizzo salariale.
Contributi
I contributi per il datore di lavoro e il lavoratore vengono calcolati in percentuale rispetto al salario assicurato e sono fissati come segue:
Età | Contributi di risparmio | Contributi relativi al rischio | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assicurato | Ditta | Assicurato | Ditta | Assicurato | Ditta | |
Fino a 24 | 3.5 % | 2.1 % | 3.5 % | 2.1 % | ||
25 - 34 | 3.5 % | 3.5 % | 3.5 % | 2.1 % | 7.0 % | 5.6 % |
35 - 44 | 5.0 % | 5.0 % | 3.5 % | 2.1 % | 8.5 % | 7.1 % |
45 - 54 | 7.5 % | 7.5 % | 3.5 % | 2.1 % | 11.0 % | 9.6 % |
55 - 65 | 9.0 % | 17.0 % | 3.5 % | 2.1 % | 12.5 % | 19.1 % |
Il passaggio alla categoria contributiva successiva rispetto all’età avviene ogni 1° gennaio.
L’assicurato con diritto alla rendita transitoria ai sensi del regolamento PE riceve sul proprio conto per il risparmio di vecchiaia gli accrediti versati ai sensi del CCL PE ridotti dei contributi del 10 % relativi al rischio.