Prestazioni di rischio

Modello di prestazioni di rischio

Le prestazioni di rischio per gli assicurati PTA comprendono prestazioni in caso di decesso e invalidità. Il modello a 3 livelli si compone come segue:

  1. prestazioni di invalidità e decesso regolamentari

Prestazioni di rischio assicurate

Le prestazioni di invalidità e decesso regolamentari degli assicurati PTA vengono assicurate tramite le seguenti prestazioni di rischio:

Rendita d’invalidità

Un assicurato ha diritto a una rendita d’invalidità se è invalido per almeno il 40 % ed era assicurato nella Cassa pensioni quando si è manifestata l’incapacità lavorativa la cui causa ha portato all’invalidità.

 

Grado d’invalidità Quota della rendita
Dal 40 % al 49 % 1/4 di rendita
Dal 50 % al 59 % 1/2 rendita
Dal 60 % al 69 % 3/4 di rendita
Dal 70 % al 100 % Rendita piena

Rendita per figli d’invalido

I figli di beneficiari di rendita d’invalidità hanno diritto alla relativa rendita. Essa viene garantita fino al compimento del 18° anno d’età. Per i figli ancora in età scolare (prima formazione) o che a seguito di un difetto fisico o mentale sono minorati o inabili al lavoro sussiste un diritto alla rendita al massimo fino al compimento del 25° anno d’età.

In caso di invalidità parziale la rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità viene proporzionalmente ridotta.

 

Numero di figli Importo della rendita per i figli
1 20 % della rendita d’invalidità
2 30 % della rendita d’invalidità
3 o più figli 40 % della rendita d’invalidità

Rendita o indennità per il coniuge superstite

In caso di decesso occorre garantire la sicurezza finanziaria per i superstiti. Se muore un assicurato, un beneficiario di rendita di vecchiaia o di rendita d’invalidità sposato, il coniuge superstite ha diritto a una relativa rendita o a un versamento di capitale unico se, al momento di tale decesso, il coniuge superstite:

  • deve provvedere al mantenimento di uno o più figli oppure
  • ha raggiunto il 45° anno di età e il matrimonio è durato almeno 5 anni.

Se il coniuge superstite non soddisfa nessuno di questi due requisiti, ha diritto a un’indennità unica di importo pari al triplo dei contributi annui della rendita per il coniuge superstite. La durata di una convivenza viene calcolata alla pari della durata del matrimonio.

La Cassa pensioni garantisce in ogni caso almeno le prestazioni di legge ai sensi della LPP. La rendita per il coniuge superstite viene versata per tutta la vita.

 

Persona deceduta Rendita per il coniuge superstite
Assicurato attivo 40 % della rendita d’invalidità
Beneficiario di rendita d’invalidità 55 % della rendita d’invalidità corrente
Beneficiario di rendita di vecchiaia 55 % della rendita di vecchiaia corrente
Persona deceduta Versamento di capitale unico
Assicurato attivo 80% del valore attuale della rendita per coniugi. Se l'avere di vecchiaia al momento della morte è maggiore viene pagato quest’ultimo
Beneficiario di rendita d’invalidità 80% del valore attuale della rendita per coniugi.

Rendita per il convivente superstite

Se muore un assicurato, un beneficiario di rendita di vecchiaia o di rendita d’invalidità, il convivente designato di sesso diverso o uguale ha diritto a una rendita per superstiti o a un versamento di capitale unico se:

  • il partner designato ha compiuto il 45° anno di età, ha convissuto ininterrottamente negli ultimi cinque anni e fino al decesso in unione domestica con l’assicurato deceduto e l’assicurato ha provveduto in modo considerevole al suo sostentamento o se deve provvedere a uno o più figli in comune e
  • il o la partner non percepisce una rendita vedovile (art. 20a LPP) e
  • il o la partner, in vita, è stato/a iscritto/a alla Cassa pensioni dell’assicurato, del beneficiario di rendita di vecchiaia o d’invalidità e
  • il Consiglio di fondazione ha ricevuto una relativa istanza al massimo tre mesi dopo il decesso dell’assicurato.

La Cassa pensioni garantisce in ogni caso almeno le prestazioni di legge ai sensi della LPP. La rendita per il convivente superstite viene versata per tutta la vita.

 

Persona deceduta Rendita per il convivente superstite
Assicurato attivo 40 % della rendita d’invalidità
Beneficiario di rendita d’invalidità 55 % della rendita d’invalidità corrente
Beneficiario di rendita di vecchiaia 55 % della rendita di vecchiaia in corso
Persona deceduta Versamento di capitale unico
Assicurato attivo 80% del valore attuale della rendita per convivente. Se l'avere di vecchiaia al momento della morte è maggiore viene pagato quest’ultimo
Beneficiario di rendita d’invalidità 80% del valore attuale della rendita per conviventi.

Rendita per orfani

Se muore un assicurato, un beneficiario di rendita di vecchiaia o d’invalidità, allora ognuno dei suoi figli ha diritto a una rendita per orfani. Tale diritto inizia nel mese successivo al decesso, al più presto comunque quando cessa il diritto al pagamento completo del salario. Essa viene garantita fino al compimento del 18° anno d’età. Per i figli ancora in età scolare (prima formazione) o che a seguito di un difetto fisico o mentale sono minorati o inabili al lavoro sussiste un diritto alla rendita al massimo fino al compimento del 25° anno d’età.

 

Numero di figli Importo della rendita per figli *
1 20 %
2 40 %
3 o più figli 60 %

La Cassa pensioni garantisce in ogni caso almeno le prestazioni di legge ai sensi della LPP.

* Beneficiari di rendita di vecchiaia deceduti: la base è la rendita di vecchiaia.

* Beneficiari di rendita d’invalidità o assicurati attivi deceduti: la base è la rendita d’invalidità corrente o prevista.

Capitale di decesso

Se un assicurato attivo muore prima del raggiungimento dell’età di pensionamento, gli aventi diritto percepiscono un capitale di decesso. Il capitale di decesso corrisponde all’avere di vecchiaia al momento del decesso, dedotto il valore in contanti di eventuali prestazioni a favore dei superstiti, dedotte prestazioni eventualmente già erogate (incl. un’eventuale indennità).

Il convivente ha diritto al capitale di decesso soltanto se è stato debitamente iscritto dall’assicurato quando era ancora in vita. Gli aventi diritto entro la cerchia indicata possono essere ampiamente designati dall’assicurato.

 

A prescindere dal diritto ereditario, risultano aventi diritto secondo l’ordine di seguito riportato:

a) il coniuge ovvero il partner registrato e i figli dell’assicurato cui spetta una rendita per orfani della Cassa pensioni;

b) in assenza di beneficiari ai sensi della lettera a), le persone sostenute in modo considerevole dall’assicurato o la persona che ha convissuto ininterrottamente negli ultimi cinque anni e fino al decesso in unione domestica con l’assicurato deceduto oppure che deve provvedere a uno o più figli in comune, a patto che non beneficino di una rendita vedovile (art. 20a, cpv. 2 LPP);

c) in assenza di beneficiari ai sensi delle lettere a) e b), gli altri figli dell’assicurato che non hanno diritto a una rendita per orfani della Cassa pensioni;

d) in assenza di beneficiari ai sensi delle lettere a), b) e c), i genitori o i fratelli/le sorelle dell’assicurato;

e) in assenza di beneficiari ai sensi delle lettere a), b), c) e d), gli altri eredi legittimi a esclusione degli enti pubblici, per un importo pari alla metà del capitale di decesso.

Tabella di calcolo dell’assicurazione complementare per il capitale d’invalidità
Tabella di calcolo dell’assicurazione complementare per il capitale di decesso