Principi previdenziali
Il principio dei tre pilastri
In Svizzera il sistema previdenziale è basato sul «Principio dei tre pilastri», sancito dal 1972 dalla Costituzione federale. Tale sistema mira a garantire una copertura finanziaria completa dei rischi in caso di decesso, invalidità e vecchiaia.

1° pilastro
Il 1° pilastro è obbligatorio. Integra l’AVS, l’AI e le prestazioni complementari e copre il minimo vitale in caso di vecchiaia, decesso o invalidità. Sono assicurate le persone che risiedono o lavorano in Svizzera. Le prestazioni della previdenza statale dipendono dal reddito annuo medio.
2 ° pilastro
Il 2° pilastro comprende la previdenza professionale obbligatoria (LPP) e l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF). La previdenza professionale (LPP) assicura tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori soggetti all’AVS che abbiano compiuto il 17° anno d’età e percepiscano un salario annuo AVS di almeno CHF 21'060 (soglia d’entrata, aggiornamento al 1° gennaio 2013). I lavoratori indipendenti possono affiliarsi volontariamente alla previdenza professionale.
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori con impiego in Svizzera sono soggetti alla Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
L’importo delle prestazioni della Cassa pensioni dipende dall’importo del salario assicurato. Abbinato al 1° pilastro dovrebbe consentire di garantire il proseguimento di un adeguato standard di vita dopo il pensionamento.
3° pilastro
Il 3° pilastro è facoltativo e rappresenta un’importante integrazione alle prestazioni del 1° e del 2° pilastro, poiché le prestazioni obbligatorie del 1° e del 2° pilastro coprono, nella vecchiaia, soltanto il 60 % del reddito precedentemente percepito. Sussistono diverse possibilità di costituire la previdenza privata secondo le esigenze personali. In linea di principio si distingue tra la previdenza vincolata 3a, i cui versamenti annuali possono essere dedotti dal reddito imponibile, e la previdenza libera 3b.