Divorzio
Versamento in caso di divorzio
Se il matrimonio di un assicurato viene sciolto e sulla base della sentenza di un tribunale svizzero la Cassa pensioni deve versare all’istituto di previdenza del coniuge divorziato una parte della prestazione d’uscita acquisita durante il matrimonio, l’avere di vecchiaia esistente e le prestazioni assicurate dell’assicurato vengono ridotte dell’importo versato. L’assicurato può effettuare in qualsiasi momento versamenti pari alla quota trasferita.
Se un assicurato riceve la prestazione d’uscita del proprio coniuge divorziato (sulla base di una sentenza di un tribunale svizzero), questa viene trattata come somma di riscatto.
Le disposizioni sul divorzio si applicano per analogia in caso di scioglimento giudiziale di un’unione domestica registrata.
